Art. 13
Applicazione della trasparenza post-negoziazione a taluni tipi di operazioni eseguite al di fuori delle sedi di negoziazioni
In vigore dal 14 lug 2016
Applicazione della trasparenza post-negoziazione a taluni tipi di operazioni eseguite al di fuori delle sedi di negoziazioni
[, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014]
L'obbligo di cui all', paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014 non si applica alle seguenti operazioni:
a)
le operazioni escluse elencate all', paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2017/590 della Commissione (10), ove applicabile;
b)
le operazioni eseguite da una società di gestione, quale definita all', paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/65/CE, o da un gestore di fondi di investimento alternativi, quale definito all', paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2011/61/UE, che trasferiscono la proprietà effettiva degli strumenti finanziari da un organismo di investimento collettivo ad un altro, quando nessuna delle parti dell'operazione è un'impresa di investimento;
c)
operazioni give-up e operazioni give-in;
d)
i trasferimenti di strumenti finanziari come garanzie reali in operazioni bilaterali o nel contesto dei requisiti di margine o di garanzia di una controparte centrale (CCP) o come parte del processo di gestione degli inadempimenti della CCP.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2017:587:oj#art-13