Art. 13

Applicazione della trasparenza post-negoziazione a taluni tipi di operazioni eseguite al di fuori delle sedi di negoziazioni

In vigore dal 14 lug 2016
Applicazione della trasparenza post-negoziazione a taluni tipi di operazioni eseguite al di fuori delle sedi di negoziazioni [, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014] L'obbligo di cui all', paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014 non si applica alle seguenti operazioni: a) le operazioni escluse elencate all', paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2017/590 della Commissione (10), ove applicabile; b) le operazioni eseguite da una società di gestione, quale definita all', paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/65/CE, o da un gestore di fondi di investimento alternativi, quale definito all', paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2011/61/UE, che trasferiscono la proprietà effettiva degli strumenti finanziari da un organismo di investimento collettivo ad un altro, quando nessuna delle parti dell'operazione è un'impresa di investimento; c) operazioni give-up e operazioni give-in; d) i trasferimenti di strumenti finanziari come garanzie reali in operazioni bilaterali o nel contesto dei requisiti di margine o di garanzia di una controparte centrale (CCP) o come parte del processo di gestione degli inadempimenti della CCP.
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