Art. 11

Dimensione standard del mercato

In vigore dal 14 lug 2016
Dimensione standard del mercato [, paragrafi 2 e 4, del regolamento (UE) n. 600/2014] 1.   La dimensione standard del mercato per le azioni, i certificati di deposito, gli ETF, i certificati e gli altri strumenti finanziari analoghi per i quali esiste un mercato liquido è determinata sulla base del valore medio delle operazioni per ogni strumento finanziario, calcolato conformemente ai paragrafi 2 e 3 e alla tabella 3 dell'allegato II. 2.   Per determinare la dimensione standard del mercato applicabile ad un determinato strumento finanziario ai sensi del paragrafo 1, le autorità competenti calcolano il valore medio delle operazioni riguardo a tutte le azioni, i certificati di deposito, gli ETF, i certificati e gli altri strumenti finanziari analoghi negoziati nella sede di negoziazione per i quali esiste un mercato liquido e per i quali esse sono l'autorità competente. 3.   Il calcolo di cui al paragrafo 2 presenta le seguenti caratteristiche: a) tiene conto delle operazioni eseguite nell'Unione in relazione allo strumento finanziario in questione sia nelle sedi di negoziazione che al di fuori di esse; b) copre l'anno civile precedente oppure, se del caso, il periodo dell'anno civile precedente durante il quale lo strumento finanziario è stato ammesso alla negoziazione o negoziato in una sede di negoziazione e non è stato sospeso dalla negoziazione; c) esclude le operazioni con «modalità post-negoziazione per dimensione elevata» di cui alla tabella 4 dell'allegato I. I paragrafi 2 e 3 non si applicano alle azioni, ai certificati di deposito, agli ETF, ai certificati e agli altri strumenti finanziari analoghi che sono stati ammessi per la prima volta alla negoziazione o negoziati per la prima volta in una sede di negoziazione quattro settimane o meno prima della fine dell'anno civile precedente. 4.   Prima che l'azione, il certificato di deposito, l'ETF, il certificato o altro strumento finanziario analogo siano negoziati per la prima volta in una sede di negoziazione nell'Unione, l'autorità competente ne stima il volume medio giornaliero degli scambi, tenendo conto di eventuali precedenti dati storici sulla negoziazione relativi allo strumento finanziario e ad altri strumenti finanziari che presentino caratteristiche simili, e assicura la pubblicazione della stima. 5.   La stima del valore medio delle operazioni di cui al paragrafo 4 è utilizzata come dimensione standard del mercato per l'azione, il certificato di deposito, l'ETF, il certificato o altro strumento finanziario analogo durante il periodo di sei settimane successivo alla data in cui l'azione, il certificato di deposito, l'ETF, il certificato o altro strumento finanziario analogo è stato ammesso alla negoziazione o negoziato per la prima volta nella sede di negoziazione. 6.   L'autorità competente calcola il valore medio delle operazioni, di cui assicura la pubblicazione, sulla base delle prime quattro settimane di negoziazione prima della fine del periodo di sei settimane di cui al paragrafo 5. 7.   Il valore medio delle operazioni di cui al paragrafo 6 si applica immediatamente dopo la sua pubblicazione e fino all'applicazione di un nuovo valore medio delle operazioni calcolato conformemente ai paragrafi 2 e 3. 8.   Ai fini del presente articolo, il valore medio delle operazioni è calcolato dividendo il volume complessivo degli scambi relativo al particolare strumento finanziario come specificato all', paragrafo 4, per il numero complessivo delle operazioni eseguite per tale strumento finanziario nel periodo considerato.
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