Art. 12

Obblighi di trasparenza post-negoziazione

In vigore dal 14 lug 2016
Obblighi di trasparenza post-negoziazione [, paragrafo 1, e , paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 600/2014] 1.   I gestori del mercato, le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione e le imprese di investimento che effettuano le negoziazioni al di fuori delle regole di una sede di negoziazione rendono pubblici i dettagli di ogni operazione applicando le tabelle di riferimento 2, 3 e 4 dell'allegato I. 2.   In caso di annullamento della comunicazione dell'operazione precedentemente pubblicata, le imprese di investimento che effettuano le negoziazioni al di fuori delle sedi di negoziazione, i gestori del mercato e le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione pubblicano una nuova comunicazione dell'operazione che contiene tutti i dettagli contenuti nella comunicazione iniziale e l'indicatore di annullamento di cui alla tabella 4 dell'allegato I. 3.   In caso di modifica della comunicazione dell'operazione precedentemente pubblicata, i gestori del mercato, le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione e le imprese di investimento che effettuano le negoziazioni al di fuori delle sedi di negoziazione rendono pubbliche le seguenti informazioni: a) una nuova comunicazione dell'operazione che contenga tutti i dati contenuti nella comunicazione iniziale e l'indicatore di annullamento di cui alla tabella 4 dell'allegato I; b) una nuova comunicazione dell'operazione che contenga tutti i dati contenuti nella comunicazione iniziale con le necessarie correzioni dei dati e l'indicatore di annullamento di cui alla tabella 4 dell'allegato I. 4.   Se l'operazione tra due imprese di investimento è conclusa al di fuori delle regole di una sede di negoziazione, sia in caso di operazione eseguita per conto proprio che di operazione eseguita per conto dei clienti, solo l'impresa di investimento che vende lo strumento finanziario in questione rende pubblica l'operazione tramite un dispositivo di pubblicazione autorizzato. 5.   In deroga al paragrafo 4, se solo un'impresa di investimento che è parte dell'operazione è un internalizzatore sistematico per lo strumento finanziario in questione e agisce come impresa acquirente, solo detta impresa rende pubblica l'operazione tramite un dispositivo di pubblicazione autorizzato e ne informa il venditore. 6.   Le imprese di investimento prendono tutte le misure ragionevoli per assicurare che l'operazione sia resa pubblica come un'operazione unica. A tal fine, due operazioni esattamente compensate concluse nello stesso momento e allo stesso prezzo con l'interposizione di una stessa controparte sono considerate come un'operazione unica.
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