Art. 6
Operazioni concordate soggette a condizioni diverse dal prezzo corrente di mercato
In vigore dal 14 lug 2016
Operazioni concordate soggette a condizioni diverse dal prezzo corrente di mercato
[, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 600/2014]
Le operazioni concordate su azioni, certificati di deposito, ETF, certificati o altri strumenti finanziari analoghi sono soggette a condizioni diverse dal prezzo corrente di mercato dello strumento finanziario nei seguenti casi:
a)
l'operazione è stata effettuata con riferimento ad un prezzo calcolato in molteplici momenti secondo un determinato parametro di riferimento, comprese le operazioni eseguite con riferimento ad un prezzo medio ponderato per il volume o ad un prezzo medio ponderato per il tempo;
b)
l'operazione è parte di un'operazione di portafoglio;
c)
l'operazione è subordinata all'acquisto, vendita, creazione o riscatto di un contratto derivato o di altro strumento finanziario, quando tutte le componenti dell'operazione devono essere eseguite come un lotto unico;
d)
l'operazione è eseguita da una società di gestione, quale definita all', paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/65/CE, o da un gestore di fondi di investimento alternativi, quale definito all', paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2011/61/UE, che trasferiscono la proprietà effettiva degli strumenti finanziari da un organismo di investimento collettivo ad un altro e nessuna delle parti dell'operazione è un'impresa di investimento;
e)
l'operazione è un'operazione give-up o un'operazione give-in;
f)
lo scopo dell'operazione è quello di trasferire strumenti finanziari come garanzie reali in operazioni bilaterali o nel contesto dei requisiti di margine o di garanzia di una controparte centrale (CCP) o come parte del processo di gestione degli inadempimenti della CCP;
g)
l'operazione determina la consegna di strumenti finanziari nell'ambito dell'esercizio di obbligazioni convertibili, opzioni, warrants coperti o di altri derivati finanziari analoghi;
h)
l'operazione è un'operazione di finanziamento tramite titoli;
i)
l'operazione è eseguita secondo le regole o procedure di una sede di negoziazione, di una CCP o di un depositario centrale di titoli per procedere ad un acquisto forzoso (buy-in) delle operazioni non regolate ai sensi del regolamento (UE) n. 909/2014;
j)
ogni altra operazione equivalente ad una di quelle di cui alle lettere da a) a i), subordinata a caratteristiche tecniche che non sono in relazione con il prezzo corrente di mercato degli strumenti finanziari negoziati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2017:587:oj#art-6