Art. 2
Operazioni che non contribuiscono al processo di formazione del prezzo
In vigore dal 14 lug 2016
Operazioni che non contribuiscono al processo di formazione del prezzo
[Articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014]
Le operazioni su azioni non contribuiscono al processo di formazione del prezzo in uno dei casi seguenti:
a)
l'operazione è stata effettuata con riferimento ad un prezzo calcolato in molteplici momenti secondo un determinato parametro di riferimento, comprese le operazioni eseguite con riferimento ad un prezzo medio ponderato per il volume o ad un prezzo medio ponderato per il tempo;
b)
l'operazione è parte di un'operazione di portafoglio;
c)
l'operazione è subordinata all'acquisto, vendita, creazione o riscatto di un contratto derivato o di altro strumento finanziario quando tutte le componenti dell'operazione devono essere eseguite come un lotto unico;
d)
l'operazione è eseguita da una società di gestione, quale definita all', paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6), o da un gestore di fondi di investimento alternativi, quale definito all', paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (7), che trasferiscono la proprietà effettiva delle azioni da un organismo di investimento collettivo ad un altro e nessuna delle parti dell'operazione è un'impresa di investimento;
e)
l'operazione è un'operazione give-up o un'operazione give-in;
f)
lo scopo dell'operazione è quello di trasferire azioni come garanzie reali in operazioni bilaterali o nel contesto dei requisiti di margine o di garanzia di una controparte centrale (CCP) o come parte del processo di gestione degli inadempimenti della CCP;
g)
l'operazione determina la consegna di azioni nell'ambito dell'esercizio di obbligazioni convertibili, opzioni, warrants coperti o di altri derivati analoghi;
h)
l'operazione è un'operazione di finanziamento tramite titoli;
i)
l'operazione è eseguita secondo le regole o procedure di una sede di negoziazione, di una CCP o di un depositario centrale di titoli per procedere ad un acquisto forzoso (buy-in) delle operazioni non regolate ai sensi del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (8).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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