Art. 1
Definizioni
In vigore dal 14 lug 2016
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
(1) «operazione di portafoglio»: operazioni in cinque o più strumenti finanziari diversi se eseguite contemporaneamente dallo stesso cliente come un unico lotto e ad uno specifico prezzo di riferimento;
(2) «operazione give-up» o «operazione give-in»: operazione in cui l'impresa di investimento passa l'operazione del cliente ad un'altra impresa di investimento o in cui l'impresa di investimento riceve l'operazione del cliente da un'altra impresa di investimento ai fini del trattamento post-negoziazione;
(3) «operazione di finanziamento tramite titoli»: operazione di finanziamento tramite titoli di cui alla definizione dell', paragrafo 6, del regolamento delegato (UE) 2017/577;
(4) «internalizzatore sistematico»: impresa di investimento di cui alla definizione dell', paragrafo 1, punto 20, della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (5).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2017:587:oj#art-1