Art. 3
Obblighi di trasparenza pre-negoziazione
In vigore dal 14 lug 2016
Obblighi di trasparenza pre-negoziazione
[, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 600/2014]
1. I gestori del mercato e le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione rendono pubblici la gamma di prezzi di acquisto e di vendita e lo spessore degli interessi di negoziazione espressi a tali prezzi. Le informazioni sono rese pubbliche conformemente al tipo di sistema di negoziazione che gestiscono, secondo la tabella 1 dell'allegato I.
2. I requisiti di trasparenza di cui al paragrafo 1 si applicano anche a qualsiasi «indicazione eseguibile di interesse alla negoziazione», secondo la definizione dell', paragrafo 1, punto 33, del regolamento (UE) n. 600/2014 e ai sensi dell' dello stesso regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2017:587:oj#art-3