Art. 5
Caratteristiche specifiche delle operazioni concordate
In vigore dal 14 lug 2016
Caratteristiche specifiche delle operazioni concordate
[, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 600/2014]
Sono considerate operazioni concordate su azioni, certificati di deposito, ETF, certificati o altri strumenti finanziari analoghi le operazioni concordate privatamente ma segnalate secondo le regole di una sede di negoziazione per le quali si verifica una delle situazioni seguenti:
a)
due membri o partecipanti della sede di negoziazione partecipano all'operazione in una delle seguenti capacità:
i)
uno agisce per conto proprio mentre l'altro agisce per conto di un cliente;
ii)
entrambi agiscono per conto proprio;
iii)
entrambi agiscono per conto di un cliente;
b)
un membro o partecipante della sede di negoziazione agisce in una delle seguenti capacità:
i)
agisce per conto sia dell'acquirente che del venditore;
ii)
negozia per conto proprio dando esecuzione all'ordine di un cliente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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