Art. 5

Caratteristiche specifiche delle operazioni concordate

In vigore dal 14 lug 2016
Caratteristiche specifiche delle operazioni concordate [, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 600/2014] Sono considerate operazioni concordate su azioni, certificati di deposito, ETF, certificati o altri strumenti finanziari analoghi le operazioni concordate privatamente ma segnalate secondo le regole di una sede di negoziazione per le quali si verifica una delle situazioni seguenti: a) due membri o partecipanti della sede di negoziazione partecipano all'operazione in una delle seguenti capacità: i) uno agisce per conto proprio mentre l'altro agisce per conto di un cliente; ii) entrambi agiscono per conto proprio; iii) entrambi agiscono per conto di un cliente; b) un membro o partecipante della sede di negoziazione agisce in una delle seguenti capacità: i) agisce per conto sia dell'acquirente che del venditore; ii) negozia per conto proprio dando esecuzione all'ordine di un cliente.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2017:587:oj#art-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo