Art. 4

Disposizioni per garantire l'effettivo ricevimento dei dati di riferimento

In vigore dal 14 lug 2016
Disposizioni per garantire l'effettivo ricevimento dei dati di riferimento 1.   Le autorità competenti provvedono a monitorare e valutare la completezza dei dati di riferimento ricevuti da una sede di negoziazione o internalizzatore sistematico e la loro conformità agli standard e ai formati specificati nella tabella 3 dell'allegato. 2.   Dopo aver ricevuto, dalle sedi di negoziazione e dagli internalizzatori sistematici, i dati di riferimento per ogni giorno di apertura delle negoziazioni, le autorità competenti notificano alle sedi di negoziazione e agli internalizzatori sistematici eventuali lacune di tali dati o la loro eventuale mancata trasmissione entro i termini di cui all'. 3.   L'ESMA provvede a monitorare e valutare la completezza dei dati di riferimento ricevuti dalle autorità competenti e la loro conformità agli standard e ai formati specificati nella tabella 3 dell'allegato. 4.   Dopo aver ricevuto i dati di riferimento dalle autorità competenti, l'ESMA notifica a tali autorità le eventuali lacune di tali dati o la loro eventuale mancata trasmissione entro i termini di cui all', paragrafo 1.
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