Art. 5
Disposizioni per garantire la qualità dei dati di riferimento
In vigore dal 14 lug 2016
Disposizioni per garantire la qualità dei dati di riferimento
Le autorità competenti effettuano, almeno su base trimestrale, le valutazioni di qualità per quanto riguarda il contenuto e l'esattezza dei dati di riferimento ricevuti a norma dell'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014.
Storico versioni
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