Art. 5

Disposizioni per garantire la qualità dei dati di riferimento

In vigore dal 14 lug 2016
Disposizioni per garantire la qualità dei dati di riferimento Le autorità competenti effettuano, almeno su base trimestrale, le valutazioni di qualità per quanto riguarda il contenuto e l'esattezza dei dati di riferimento ricevuti a norma dell'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014.
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Disposizioni per garantire la qualità dei dati di riferimento (Art. 5 Regolamento (UE) 2017/585) — Testo vigente | Portale Normativo