Art. 6

Metodi e disposizioni per la trasmissione dei dati di riferimento

In vigore dal 14 lug 2016
Metodi e disposizioni per la trasmissione dei dati di riferimento 1.   Le sedi di negoziazione e gli internalizzatori sistematici provvedono a trasmettere dati di riferimento completi ed esatti alle loro autorità competenti a norma degli . 2.   Le sedi di negoziazione e gli internalizzatori sistematici adottano metodi e disposizioni che consentono loro di individuare i dati di riferimento lacunosi o inesatti presentati in precedenza. Una sede di negoziazione o un internalizzatore sistematico che rileva lacune o inesattezze nei dati di riferimento presentati lo comunica prontamente alla propria autorità competente e le trasmette senza indebito ritardo i dati di riferimento pertinenti completi ed esatti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2017:585:oj#art-6

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo