Art. 1
Contenuto, standard, forma e formato dei dati di riferimento
In vigore dal 14 lug 2016
Contenuto, standard, forma e formato dei dati di riferimento
Le sedi di negoziazione e gli internalizzatori sistematici forniscono alle autorità competenti tutte le informazioni dettagliate contenute nei dati di riferimento relativi agli strumenti finanziari (nel seguito «dati di riferimento») di cui alla tabella 3 dell'allegato riguardanti lo strumento finanziario in questione. Tutte le informazioni dettagliate fornite sono presentate conformemente agli standard e ai formati specificati nella tabella 3 dell'allegato, in forma elettronica e leggibile da dispositivo elettronico e in un modello XML uniforme secondo la metodologia ISO 20022.
Storico versioni
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