Art. 2

Tempistica per la trasmissione dei dati di riferimento alle autorità competenti

In vigore dal 14 lug 2016
Tempistica per la trasmissione dei dati di riferimento alle autorità competenti 1.   Le sedi di negoziazione e gli internalizzatori sistematici trasmettono alle rispettive autorità competenti, entro le ore 21:00 CET di ogni giorno in cui sono aperti per le negoziazioni, i dati di riferimento per tutti gli strumenti finanziari che, prima delle ore 18:00 CET del giorno stesso, risultano ammessi alla negoziazione o negoziati, anche tramite inoltro di ordini o quotazioni nel loro sistema. 2.   Se, dopo le ore 18:00 CET di un giorno in cui la sede di negoziazione o l'internalizzatore sistematico sono aperti per le negoziazioni, uno strumento finanziario risulta ammesso alla negoziazione o negoziato, anche nei casi in cui un ordine o una quotazione sono immessi per la prima volta, i dati di riferimento per lo strumento finanziario interessato sono trasmessi entro le ore 21:00 CET del giorno successivo in cui la sede di negoziazione o l'internalizzatore sistematico di cui trattasi sono aperti per le negoziazioni.
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