Art. 3
Identificazione degli strumenti finanziari e dei soggetti giuridici
In vigore dal 14 lug 2016
Identificazione degli strumenti finanziari e dei soggetti giuridici
1. Prima di iniziare la negoziazione di uno strumento finanziario, la sede di negoziazione o l'internalizzatore sistematico si procurano il relativo codice ISIN secondo l'ISO 6166.
2. Le sedi di negoziazione e gli internalizzatori sistematici garantiscono che i codici di identificazione dei soggetti giuridici inclusi nei dati di riferimento trasmessi siano conformi alla norma ISO 17442:2012, si riferiscano all'emittente interessato e siano elencati nella base dati degli identificativi internazionali dei soggetti giuridici gestita dall'unità operativa centrale nominata dal comitato di sorveglianza sulla regolamentazione per il sistema internazionale di identificazione dei soggetti giuridici.
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