Art. 7
Disposizioni per uno scambio e pubblicazione efficaci dei dati di riferimento
In vigore dal 14 lug 2016
Disposizioni per uno scambio e pubblicazione efficaci dei dati di riferimento
1. Ogni giorno entro le ore 23:59 CET le autorità competenti trasmettono all'ESMA i dati di riferimento completi ed esatti utilizzando il canale di comunicazione elettronica sicuro previsto a tale scopo da autorità competenti e ESMA.
2. Il giorno successivo al ricevimento dei dati di riferimento in conformità del paragrafo 1, l'ESMA consolida i dati ricevuti da ciascuna autorità competente.
3. Entro le ore 08:00 CET del giorno successivo al ricevimento l'ESMA mette i dati consolidati a disposizione di tutte le autorità competenti utilizzando i canali di comunicazione elettronica sicuri di cui al paragrafo 1.
4. Le autorità competenti utilizzano i dati consolidati relativi a un dato giorno per convalidare le segnalazioni delle operazioni eseguite tale giorno e segnalate a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.
5. Le autorità competenti utilizzano i dati consolidati relativi a un dato giorno per scambiarsi le segnalazioni delle operazioni presentate tale giorno, conformemente all'articolo 26, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 600/2014.
6. L'ESMA pubblica i dati di riferimento in un formato elettronico, scaricabile e leggibile da dispositivo elettronico.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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