Art. 9
Condizioni alle quali l'accesso deve essere permesso
In vigore dal 24 giu 2016
Condizioni alle quali l'accesso deve essere permesso
1. Le parti concordano i rispettivi diritti e obblighi derivanti dalla concessione dell'accesso, compresa la legge applicabile che disciplina i loro rapporti. I termini dell'accordo di accesso:
(a)
sono chiaramente definiti, trasparenti, validi e applicabili;
(b)
ove due o più CCP abbiano accesso alla sede di negoziazione, specificano le modalità di assegnazione delle operazioni su tale sede di negoziazione alla CCP che è parte dell'accordo;
(c)
stabiliscono norme chiare relative al momento di immissione degli ordini di trasferimento, definito ai sensi della direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5), nei pertinenti sistemi e il momento di irrevocabilità;
(d)
stabiliscono norme relative alla risoluzione dell'accordo di accesso a opera di una delle parti, le quali:
i)
prevedono la risoluzione ordinata che non espone indebitamente altre entità a rischi aggiuntivi, comprese disposizioni chiare e trasparenti in materia di gestione e liquidazione ordinata dei contratti e delle posizioni eseguiti nell'ambito dell'accordo di accesso che risultavano aperti al momento della risoluzione;
ii)
assicurano che alla parte interessata sia concesso un termine ragionevole per regolarizzare le violazioni che non danno luogo a risoluzione immediata;
iii)
consentono la risoluzione, se i rischi aumentano fino a un livello che avrebbe giustificato il diniego di accesso sin dall'inizio;
(e)
specificano gli strumenti finanziari oggetto dell'accordo di accesso;
(f)
specificano la copertura dei costi una tantum e dei costi correnti determinati dalla richiesta di accesso;
(g)
stabiliscono disposizioni in materia di diritti e impegni derivanti dall'accordo di accesso.
2. I termini dell'accordo di accesso prescrivono che le parti dell'accordo predispongono politiche, procedure e sistemi adeguati per garantire:
(a)
comunicazioni tempestive, affidabili e sicure tra le parti;
(b)
la consultazione preliminare dell'altra parte se è probabile che le modifiche delle attività di una parte abbiano un'incidenza rilevante sull'accordo di accesso o sui rischi a cui è esposta l'altra parte;
(c)
la notifica tempestiva dell'altra parte prima dell'attuazione di una modifica, nei casi non contemplati dalla lettera b);
(d)
la risoluzione delle controversie;
(e)
l'identificazione, il monitoraggio e la gestione dei rischi potenziali derivanti dall'accordo di accesso;
(f)
il ricevimento da parte della sede di negoziazione di tutte le informazioni necessarie per poter adempiere i suoi obblighi in materia di controllo delle posizioni aperte;
(g)
l'accettazione da parte della CCP della consegna di merci per contratti regolati con consegna fisica.
3. Le parti dell'accordo di accesso garantiscono che:
(a)
all'atto della concessione dell'accesso siano mantenuti idonei standard di gestione del rischio;
(b)
le informazioni figuranti nella richiesta di accesso vengano aggiornate per tutta la durata dell'accordo di accesso, anche in riferimento alle informazioni sulle modifiche sostanziali;
(c)
le informazioni non pubbliche e commercialmente sensibili, comprese le informazioni fornite durante la fase di sviluppo di uno strumento finanziario, possano essere utilizzate soltanto per il fine specifico per il quale sono trasmesse e vi si possa dare seguito soltanto per lo scopo specifico concordato dalle parti.
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