Art. 9 · Condizioni alle quali l'accesso deve essere permesso

Art. 9

Condizioni alle quali l'accesso deve essere permesso

In vigore dal 24 giu 2016
Condizioni alle quali l'accesso deve essere permesso 1.   Le parti concordano i rispettivi diritti e obblighi derivanti dalla concessione dell'accesso, compresa la legge applicabile che disciplina i loro rapporti. I termini dell'accordo di accesso: (a) sono chiaramente definiti, trasparenti, validi e applicabili; (b) ove due o più CCP abbiano accesso alla sede di negoziazione, specificano le modalità di assegnazione delle operazioni su tale sede di negoziazione alla CCP che è parte dell'accordo; (c) stabiliscono norme chiare relative al momento di immissione degli ordini di trasferimento, definito ai sensi della direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5), nei pertinenti sistemi e il momento di irrevocabilità; (d) stabiliscono norme relative alla risoluzione dell'accordo di accesso a opera di una delle parti, le quali: i) prevedono la risoluzione ordinata che non espone indebitamente altre entità a rischi aggiuntivi, comprese disposizioni chiare e trasparenti in materia di gestione e liquidazione ordinata dei contratti e delle posizioni eseguiti nell'ambito dell'accordo di accesso che risultavano aperti al momento della risoluzione; ii) assicurano che alla parte interessata sia concesso un termine ragionevole per regolarizzare le violazioni che non danno luogo a risoluzione immediata; iii) consentono la risoluzione, se i rischi aumentano fino a un livello che avrebbe giustificato il diniego di accesso sin dall'inizio; (e) specificano gli strumenti finanziari oggetto dell'accordo di accesso; (f) specificano la copertura dei costi una tantum e dei costi correnti determinati dalla richiesta di accesso; (g) stabiliscono disposizioni in materia di diritti e impegni derivanti dall'accordo di accesso. 2.   I termini dell'accordo di accesso prescrivono che le parti dell'accordo predispongono politiche, procedure e sistemi adeguati per garantire: (a) comunicazioni tempestive, affidabili e sicure tra le parti; (b) la consultazione preliminare dell'altra parte se è probabile che le modifiche delle attività di una parte abbiano un'incidenza rilevante sull'accordo di accesso o sui rischi a cui è esposta l'altra parte; (c) la notifica tempestiva dell'altra parte prima dell'attuazione di una modifica, nei casi non contemplati dalla lettera b); (d) la risoluzione delle controversie; (e) l'identificazione, il monitoraggio e la gestione dei rischi potenziali derivanti dall'accordo di accesso; (f) il ricevimento da parte della sede di negoziazione di tutte le informazioni necessarie per poter adempiere i suoi obblighi in materia di controllo delle posizioni aperte; (g) l'accettazione da parte della CCP della consegna di merci per contratti regolati con consegna fisica. 3.   Le parti dell'accordo di accesso garantiscono che: (a) all'atto della concessione dell'accesso siano mantenuti idonei standard di gestione del rischio; (b) le informazioni figuranti nella richiesta di accesso vengano aggiornate per tutta la durata dell'accordo di accesso, anche in riferimento alle informazioni sulle modifiche sostanziali; (c) le informazioni non pubbliche e commercialmente sensibili, comprese le informazioni fornite durante la fase di sviluppo di uno strumento finanziario, possano essere utilizzate soltanto per il fine specifico per il quale sono trasmesse e vi si possa dare seguito soltanto per lo scopo specifico concordato dalle parti.
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