Art. 7

Diniego di accesso da parte di una sede di negoziazione fondato su altri fattori che generano rischi indebiti significativi

In vigore dal 24 giu 2016
Diniego di accesso da parte di una sede di negoziazione fondato su altri fattori che generano rischi indebiti significativi La sede di negoziazione può respingere una richiesta di accesso per motivi inerenti a rischi indebiti significativi in ognuno dei seguenti casi: (a) minaccia per la redditività economica della sede di negoziazione o per la sua capacità di soddisfare i requisiti patrimoniali minimi di cui all'articolo 47, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (4); (b) incompatibilità tra le norme della sede di negoziazione e quelle della CCP cui la sede di negoziazione non può porre rimedio in collaborazione con la CCP.
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