Art. 8

Condizioni alle quali si considera che l'accesso costituisce una minaccia per l'ordinato e corretto funzionamento dei mercati o fa insorgere un rischio sistemico

In vigore dal 24 giu 2016
Condizioni alle quali si considera che l'accesso costituisce una minaccia per l'ordinato e corretto funzionamento dei mercati o fa insorgere un rischio sistemico Oltre alla frammentazione della liquidità, quale definita all', paragrafo 1, punto 45), del regolamento (UE) n. 600/2014, ai fini dell'articolo 35, paragrafo 4, lettera b), e dell'articolo 36, paragrafo 4, lettera b), del medesimo regolamento si considera che la concessione dell'accesso minaccia l'ordinato e corretto funzionamento dei mercati o fa insorgere un rischio sistemico se l'autorità competente può fornire i motivi del diniego, indicando anche gli elementi comprovanti che le procedure di gestione dei rischi di una o di entrambe le parti della richiesta di accesso non bastano per impedire che la concessione dell'accesso generi rischi indebiti significativi per i terzi, e che nessun provvedimento correttivo potrebbe attenuare tali rischi in misura sufficiente.
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