Art. 2
Diniego di accesso da parte di una CCP fondato sul volume previsto delle operazioni
In vigore dal 24 giu 2016
Diniego di accesso da parte di una CCP fondato sul volume previsto delle operazioni
La CCP può respingere una richiesta di accesso per motivi inerenti al volume previsto delle operazioni derivante da tale accesso solo se esso determinasse una delle seguenti situazioni:
(a)
superamento della struttura scalabile della CCP in misura tale da rendere impossibile alla CCP adeguare i suoi sistemi per gestire il volume previsto delle operazioni;
(b)
superamento della capacità programmata della CCP in modo tale da rendere impossibile alla CCP acquisire la capacità supplementare necessaria per compensare il volume previsto delle operazioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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