Art. 4

Diniego di accesso da parte di una CCP fondato su altri fattori che generano rischi indebiti significativi

In vigore dal 24 giu 2016
Diniego di accesso da parte di una CCP fondato su altri fattori che generano rischi indebiti significativi 1.   La CCP può respingere una richiesta di accesso per motivi inerenti a rischi indebiti significativi se è soddisfatta una delle seguenti condizioni: (a) la CCP non offre servizi di compensazione per gli strumenti finanziari per i quali si chiede l'accesso e non sarebbe in grado, compiendo uno sforzo ragionevole, di avviare un servizio di compensazione conforme ai requisiti di cui ai titoli II, III e IV del regolamento (UE) n. 648/2012; (b) la concessione dell'accesso costituirebbe una minaccia per la redditività economica della CCP o per la sua capacità di soddisfare i requisiti patrimoniali minimi di cui all' del regolamento (UE) n. 648/2012; (c) esistenza di rischi giuridici; (d) incompatibilità tra le norme della CCP e quelle della sede di negoziazione cui la CCP non può porre rimedio in collaborazione con la sede di negoziazione. 2.   La CCP può respingere una richiesta di accesso sulla base del rischio giuridico di cui al paragrafo 1, lettera c), se la concessione dell'accesso determinasse per la CCP l'impossibilità di far applicare le sue norme in materia di procedure di close-out netting o di default oppure l'impossibilità di gestire i rischi derivanti dall'uso simultaneo di vari modelli di accettazione della negoziazione.
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