Art. 16
Procedura di notifica dell'autorità competente all'ESMA e al collegio della CCP
In vigore dal 24 giu 2016
Procedura di notifica dell'autorità competente all'ESMA e al collegio della CCP
Le autorità competenti pertinenti notificano all'ESMA e al collegio della CCP ogni decisione di approvazione di disposizioni transitorie ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 600/2014 per iscritto, senza indebito ritardo e al più tardi entro un mese dalla decisione, utilizzando il modulo 2 figurante nell'allegato del presente regolamento.
Storico versioni
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