Art. 10
Applicazione da parte delle CCP di spese di compensazione non discriminatorie e trasparenti
In vigore dal 24 giu 2016
Applicazione da parte delle CCP di spese di compensazione non discriminatorie e trasparenti
1. La CCP applica spese per la compensazione di operazioni eseguite in una sede di negoziazione a cui ha concesso l'accesso soltanto sulla base di criteri oggettivi, applicabili a tutti i partecipanti diretti e, se del caso, clienti. A tal fine, la CCP applica a tutti i partecipanti diretti e, se del caso, clienti le stesse tariffe e le stesse riduzioni e le spese applicate non dipendono dalla sede di negoziazione in cui è avvenuta l'operazione.
2. La CCP applica spese a una sede di negoziazione in relazione all'accesso soltanto sulla base di criteri oggettivi. A tal fine, si applicano le stesse spese e le stesse riduzioni a tutte le sedi di negoziazione che accedono alla CCP in relazione a strumenti finanziari identici o analoghi, tranne qualora si possano oggettivamente giustificare tariffe diverse.
3. A norma dell'articolo 38 del regolamento (UE) n. 648/2012 la CCP garantisce che le tariffe di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo siano di facile accesso, adeguatamente individuate per servizio prestato e sufficientemente granulari al fine di assicurare che le spese applicate siano prevedibili.
4. I paragrafi da 1 a 3 si applicano alle spese addebitate per coprire i costi una tantum e i costi correnti.
Storico versioni
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