Art. 12

Requisiti di garanzia e marginazione dei contratti economicamente equivalenti

In vigore dal 24 giu 2016
Requisiti di garanzia e marginazione dei contratti economicamente equivalenti 1.   La CCP determina se i contratti negoziati in una sede di negoziazione alla quale ha concesso l'accesso sono economicamente equivalenti a contratti con caratteristiche di rischio analoghe già compensati dalla CCP. 2.   Ai fini del presente articolo, la CCP considera tutti i contratti negoziati in una sede di negoziazione alla quale ha concesso l'accesso, che rientrano nella categoria di strumenti finanziari oggetto dell'autorizzazione della CCP di cui all' del regolamento (UE) n. 648/2012, o di ogni successiva estensione dell'autorizzazione di cui all' del suddetto regolamento, economicamente equivalenti ai contratti della rispettiva categoria di strumenti finanziari già compensati dalla CCP. 3.   La CCP può considerare un contratto negoziato in una sede di negoziazione alla quale ha concesso l'accesso, che presenta un profilo di rischio considerevolmente diverso o differenze sostanziali rispetto ai contratti già compensati dalla CCP nella rispettiva categoria di strumenti finanziari, non economicamente equivalente se la CCP aveva ottenuto l'estensione dell'autorizzazione a norma dell' del regolamento (UE) n. 648/2012 per tale contratto e in relazione alla richiesta di accesso di tale sede di negoziazione. 4.   La CCP applica ai contratti economicamente equivalenti di cui al paragrafo 1 le stesse metodologie di margine e di garanzia, a prescindere da dove sono negoziati i contratti. La CCP subordina la compensazione di un contratto economicamente equivalente di cui al paragrafo 1 all'adozione di modifiche dei modelli e dei parametri di rischio della CCP soltanto se necessario per attenuare i fattori di rischio inerenti a tale sede di negoziazione o ai contratti ivi negoziati. Siffatte modifiche sono considerate modifiche significative dei modelli e parametri della CCP di cui agli articoli 28 e 49 del regolamento (UE) n. 648/2012.
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