Art. 13
Netting di contratti economicamente equivalenti
In vigore dal 24 giu 2016
Netting di contratti economicamente equivalenti
1. La CCP applica ai contratti economicamente equivalenti di cui all', paragrafo 1, del presente regolamento le stesse procedure di netting a prescindere da dove sono stati negoziati i contratti, a condizione che l'eventuale procedura di netting che applica sia valida e opponibile in conformità della direttiva 98/26/CE e del diritto fallimentare applicabile.
2. La CCP che ritenga che il rischio giuridico o il rischio di base relativo a una procedura di netting che essa applica a un contratto economicamente equivalente non sia sufficientemente attenuato subordina la compensazione di siffatto contratto all'adozione di modifiche di tale procedura di netting che escludano il netting di tale contratto. Siffatte modifiche sono considerate modifiche significative dei modelli e parametri della CCP di cui agli articoli 28 e 49 del regolamento (UE) n. 648/2012.
3. Ai fini del paragrafo 2, per «rischio di base» si intende il rischio derivante da movimenti non perfettamente correlati tra due o più attività o contratti compensati dalla CCP.
Storico versioni
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