Art. 11
Applicazione da parte delle sedi di negoziazione di spese non discriminatorie e trasparenti
In vigore dal 24 giu 2016
Applicazione da parte delle sedi di negoziazione di spese non discriminatorie e trasparenti
1. La sede di negoziazione applica spese in relazione all'accesso soltanto sulla base di criteri oggettivi. A tal fine, si applicano le stesse spese e le stesse riduzioni a tutte le CCP che accedono alla sede di negoziazione in relazione a strumenti finanziari identici o analoghi, tranne qualora si possano oggettivamente giustificare tariffe diverse.
2. La sede di negoziazione garantisce che le tariffe di cui al paragrafo 1 siano di facile accesso, che le spese siano adeguatamente individuate per servizio prestato e sufficientemente granulari al fine di assicurare che le spese conseguenti siano prevedibili.
3. I paragrafi 1 e 2 si applicano a tutte le spese inerenti all'accesso, comprese quelle applicate per coprire i costi una tantum e i costi correnti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2017:581:oj#art-11