Art. 2

Definizioni

In vigore dal 8 giu 2016
Definizioni Ai fini del presente regolamento si intende per: a)   «sistema di negoziazione»: il modo in cui una sede di esecuzione esegue gli ordini mediante asta continua con book di negoziazione, esposizione continua delle quotazioni (quote driven), richiesta di quotazione (request for quote), aste periodiche o mediante altri sistemi ibridi che rientrano in due o più di queste categorie o in un sistema in cui il processo di determinazione del prezzo è di natura diversa da quello applicabile ai tipi di sistemi qui menzionati; b)   «dimensione specifica allo strumento finanziario»: dimensione specifica ad un'obbligazione, ad uno strumento finanziario strutturato, ad una quota di emissione o ad uno strumento derivato negoziati in una sede di negoziazione per i quali non esiste un mercato liquido e laddove le operazioni siano oggetto di pubblicazione differita conformemente all' del regolamento (UE) n. 600/2014; c)   «dimensione elevata»: ordine di dimensione elevata ai sensi degli del regolamento (UE) n. 600/2014; d)   «operazione non andata a buon fine»: operazione che è stata invalidata dalla sede di esecuzione; e)   «moltiplicatore del prezzo»: il numero di unità dello strumento sottostante rappresentate da un unico contratto derivato; f)   «notazione del prezzo»: indicazione del modo in cui è espresso il prezzo dell'operazione: in valore monetario, in percentuale o in tasso di rendimento; g)   «notazione del quantitativo»: indicazione del modo in cui è espresso il quantitativo dell'operazione: in numero di unità, in valore nominale o in valore monetario; h)   «tipo di consegna»: indicazione del modo di regolamento, fisico o in contanti, dello strumento finanziario, con indicazione dei casi in cui la controparte ha libertà di scelta e dei casi in cui è stabilito da un terzo; i)   «modalità di negoziazione»: asta programmata di apertura, di chiusura o infragiornaliera, asta non programmata, negoziazione in chiusura, negoziazione fuori dalla sessione principale o comunicazione delle operazioni (trade reporting); j)   «piattaforma di negoziazione»: il tipo di piattaforma gestito dalla sede di esecuzione: telematica, a voce o alle grida; k)   «spessore del book»: la liquidità totale disponibile espressa come il prodotto del prezzo e del volume di tutte le offerte di acquisto e di vendita per un numero determinato di incrementi di prezzo a partire dal punto mediano dei migliori prezzi di acquisto e di vendita (best bid and offer); l)   «differenziale effettivo medio»: la media del doppio della differenza tra il prezzo di esecuzione effettivo e il punto mediano dei migliori prezzi di acquisto e di vendita al momento del ricevimento, per gli ordini a mercato o per gli ordini con limite di prezzo negoziabili; m)   «velocità media di esecuzione di ordini passivi non modificati al migliore prezzo di acquisto e di vendita»: il tempo medio trascorso tra il ricevimento da parte della sede di esecuzione dell'ordine con limite di prezzo corrispondente al migliore prezzo di acquisto e di vendita e la successiva esecuzione dell'ordine; n)   «ordine aggressivo»: ordine iscritto nel book di negoziazione che ha assorbito liquidità; o)   «ordine passivo»: ordine iscritto nel book di negoziazione che ha fornito liquidità; p)   «ordine «esegui o cancella» (immediate or cancel)»: ordine eseguito appena immesso nel book di negoziazione e di cui ogni quantitativo residuo non eseguito non rimane nel book; q)   «ordine «esegui per intero o cancella» (fill or kill)»: ordine eseguito appena immesso nel book di negoziazione, a condizione che possa essere eseguito per intero. Se può essere eseguito solo in parte, l'ordine viene automaticamente respinto e non eseguito.
Storico versioni

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