Art. 1
Oggetto
In vigore dal 8 giu 2016
Oggetto
Il presente regolamento stabilisce il contenuto specifico, il formato e la periodicità dei dati relativi alla qualità dell'esecuzione delle operazioni che le sedi di esecuzione devono pubblicare. Esso si applica alle sedi di negoziazione, gli internalizzatori sistematici, ai market maker e agli altri fornitori di liquidità.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2017:575:oj#art-1