Art. 3

Pubblicazione delle informazioni sulla sede di esecuzione e sullo strumento finanziario

In vigore dal 8 giu 2016
Pubblicazione delle informazioni sulla sede di esecuzione e sullo strumento finanziario 1.   Le sedi di negoziazione e gli internalizzatori sistematici pubblicano per ciascun segmento di mercato che gestiscono e per ciascuno strumento finanziario soggetto all'obbligo di negoziazione di cui agli articoli 23 e 28 del regolamento (UE) n. 600/2014 le informazioni di cui al terzo comma sul tipo di sede di esecuzione. Le sedi di esecuzione pubblicano per ciascun segmento di mercato che gestiscono e per ciascuno strumento finanziario non soggetto all'obbligo di negoziazione di cui agli articoli 23 e 28 del regolamento (UE) n. 600/2014 le informazioni di cui al terzo comma sul tipo di sede di esecuzione. Le seguenti informazioni sono pubblicate nel formato di cui alla tabella 1 dell'allegato: i) denominazione e codice di identificazione della sede di esecuzione; ii) paese in cui ha sede l'autorità competente; iii) denominazione e codice di identificazione del segmento di mercato; iv) data del giorno di negoziazione; v) natura, numero e durata media di qualsiasi disfunzione nel corso del normale periodo di negoziazione della sede che ha portato all'interruzione delle negoziazioni di tutti gli strumenti disponibili alla negoziazione nella sede alla data del giorno di negoziazione; vi) natura, numero e durata media di ogni asta programmata nel corso del normale periodo di negoziazione della sede alla data del giorno di negoziazione; vii) numero di operazioni non andate a buon fine alla data del giorno di negoziazione; viii) valore delle operazioni non andate a buon fine espresso in percentuale del valore totale delle operazioni eseguite alla data del giorno di negoziazione. 2.   Le sedi di negoziazione e gli internalizzatori sistematici pubblicano per ciascun segmento di mercato che gestiscono e per ciascuno strumento finanziario soggetto all'obbligo di negoziazione di cui agli articoli 23 e 28 del regolamento (UE) n. 600/2014 le informazioni di cui al terzo comma sul tipo di strumento finanziario. Le sedi di esecuzione pubblicano per ciascun segmento di mercato che gestiscono e per ciascuno strumento finanziario non soggetto all'obbligo di negoziazione di cui agli articoli 23 e 28 del regolamento (UE) n. 600/2014 le informazioni di cui al terzo comma del presente paragrafo sul tipo di strumento finanziario. Le seguenti informazioni sono pubblicate nel formato di cui alla tabella 2 dell'allegato: a) per gli strumenti finanziari aventi uno dei codici di identificazione di cui alla tabella 2 dell'allegato: i) denominazione e codice di identificazione dello strumento finanziario; ii) classificazione dello strumento; iii) valuta; b) per gli strumenti finanziari non aventi uno dei codici di identificazione di cui alla tabella 2 dell'allegato: i) denominazione e descrizione scritta dello strumento, compresi la valuta dello strumento sottostante, il moltiplicatore del prezzo, la notazione del prezzo, la notazione del quantitativo e il tipo di consegna; ii) classificazione dello strumento; iii) valuta.
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