Art. 11

Periodicità della pubblicazione delle informazioni

In vigore dal 8 giu 2016
Periodicità della pubblicazione delle informazioni Le sedi di esecuzione pubblicano le informazioni trimestralmente e al più tardi entro tre mesi dalla fine di ogni trimestre, ossia: a) entro il 30 giugno, le informazioni relative al periodo dal 1o gennaio al 31 marzo; b) entro il 30 settembre, le informazioni relative al periodo dal 1o aprile al 30 giugno; c) entro il 31 dicembre, le informazioni relative al periodo dal 1o luglio al 30 settembre; d) entro il 31 marzo, le informazioni relative al periodo dal 1o ottobre al 31 dicembre.
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