Art. 11
Periodicità della pubblicazione delle informazioni
In vigore dal 8 giu 2016
Periodicità della pubblicazione delle informazioni
Le sedi di esecuzione pubblicano le informazioni trimestralmente e al più tardi entro tre mesi dalla fine di ogni trimestre, ossia:
a)
entro il 30 giugno, le informazioni relative al periodo dal 1o gennaio al 31 marzo;
b)
entro il 30 settembre, le informazioni relative al periodo dal 1o aprile al 30 giugno;
c)
entro il 31 dicembre, le informazioni relative al periodo dal 1o luglio al 30 settembre;
d)
entro il 31 marzo, le informazioni relative al periodo dal 1o ottobre al 31 dicembre.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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