Art. 9

Determinazione degli intervalli per la comunicazione

In vigore dal 8 giu 2016
Determinazione degli intervalli per la comunicazione Le sedi di esecuzione comunicano le operazioni eseguite di cui all' per i seguenti intervalli: a) per tutti gli strumenti finanziari diversi dagli strumenti del mercato monetario: i) intervallo 1: superiore a 0 EUR e inferiore o pari alla dimensione normale di mercato o alla dimensione specifica allo strumento finanziario; ii) intervallo 2: superiore alla dimensione normale di mercato o alla dimensione specifica allo strumento finanziario e inferiore o pari alla dimensione elevata; iii) intervallo 3: superiore alla dimensione elevata; b) per le azioni illiquide, i fondi indicizzati quotati e i certificati: i) intervallo 1: superiore a 0 EUR e inferiore o pari alla dimensione normale di mercato minima disponibile per il tipo di strumento; ii) intervallo 2: superiore alla dimensione normale di mercato minima disponibile per il tipo di strumento e inferiore o pari alla dimensione elevata; iii) intervallo 3: superiore alla dimensione elevata; c) per gli strumenti del mercato monetario: i) intervallo 1: superiore a 0 EUR e inferiore o pari a 10 milioni di EUR; ii) intervallo 2: superiore a 10 milioni di EUR e inferiore o pari a 50 milioni di EUR; iii) intervallo 3: superiore a 50 milioni di EUR.
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