Art. 9
Determinazione degli intervalli per la comunicazione
In vigore dal 8 giu 2016
Determinazione degli intervalli per la comunicazione
Le sedi di esecuzione comunicano le operazioni eseguite di cui all' per i seguenti intervalli:
a)
per tutti gli strumenti finanziari diversi dagli strumenti del mercato monetario:
i)
intervallo 1: superiore a 0 EUR e inferiore o pari alla dimensione normale di mercato o alla dimensione specifica allo strumento finanziario;
ii)
intervallo 2: superiore alla dimensione normale di mercato o alla dimensione specifica allo strumento finanziario e inferiore o pari alla dimensione elevata;
iii)
intervallo 3: superiore alla dimensione elevata;
b)
per le azioni illiquide, i fondi indicizzati quotati e i certificati:
i)
intervallo 1: superiore a 0 EUR e inferiore o pari alla dimensione normale di mercato minima disponibile per il tipo di strumento;
ii)
intervallo 2: superiore alla dimensione normale di mercato minima disponibile per il tipo di strumento e inferiore o pari alla dimensione elevata;
iii)
intervallo 3: superiore alla dimensione elevata;
c)
per gli strumenti del mercato monetario:
i)
intervallo 1: superiore a 0 EUR e inferiore o pari a 10 milioni di EUR;
ii)
intervallo 2: superiore a 10 milioni di EUR e inferiore o pari a 50 milioni di EUR;
iii)
intervallo 3: superiore a 50 milioni di EUR.
Storico versioni
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