Art. 7

Informazioni aggiuntive per le sedi di esecuzione ad asta continua con book di negoziazione e per le sedi di esecuzione con esposizione continua delle quotazioni

In vigore dal 8 giu 2016
Informazioni aggiuntive per le sedi di esecuzione ad asta continua con book di negoziazione e per le sedi di esecuzione con esposizione continua delle quotazioni 1.   Le sedi di negoziazione e gli internalizzatori sistematici che operano nel quadro di un sistema di negoziazione ad asta continua con book di negoziazione, di un sistema di negoziazione basato sull'esposizione continua delle quotazioni o di un sistema di negoziazione di altro tipo per i quali le informazioni sono disponibili, pubblicano, per ciascun segmento di mercato che gestiscono e per ciascuno strumento finanziario soggetto all'obbligo di negoziazione di cui agli articoli 23 e 28 del regolamento (UE) n. 600/2014, le informazioni aggiuntive di cui al terzo comma del presente paragrafo alle ore di riferimento di cui all', lettera a), punti i) e ii), per ogni giorno di negoziazione. Le sedi di esecuzione che operano nel quadro di un sistema di negoziazione ad asta continua con book di negoziazione, di un sistema basato sull'esposizione continua delle quotazioni o di un sistema di negoziazione di altro tipo per i quali le informazioni sono disponibili, pubblicano, per ciascun segmento di mercato che gestiscono e per ciascuno strumento finanziario non soggetto all'obbligo di negoziazione di cui agli articoli 23 e 28 del regolamento (UE) n. 600/2014, le informazioni aggiuntive di cui al terzo comma del presente paragrafo alle ore di riferimento di cui all', lettera a), punti i) e ii), per ogni giorno di negoziazione. Le seguenti informazioni sono pubblicate nel formato di cui alla tabella 7 dell'allegato: i) miglior prezzo di acquisto e di vendita e volumi corrispondenti; ii) spessore del book per 3 incrementi di prezzo. 2.   Le sedi di negoziazione e gli internalizzatori sistematici che operano nel quadro di un sistema di negoziazione ad asta continua con book di negoziazione, di un sistema di negoziazione basato sull'esposizione continua delle quotazioni o di un sistema di negoziazione di altro tipo per i quali le informazioni sono disponibili, pubblicano, per ciascun segmento di mercato che gestiscono e per ciascuno strumento finanziario soggetto all'obbligo di negoziazione di cui agli articoli 23 e 28 del regolamento (UE) n. 600/2014, le informazioni aggiuntive di cui al terzo comma del presente paragrafo per ogni giorno di negoziazione. Le sedi di esecuzione che operano nel quadro di un sistema di negoziazione ad asta continua con book di negoziazione, di un sistema basato sull'esposizione continua delle quotazioni o di un sistema di negoziazione di altro tipo per i quali le informazioni sono disponibili, pubblicano, per ciascun segmento di mercato che gestiscono e per ciascuno strumento finanziario non soggetto all'obbligo di negoziazione di cui agli articoli 23 e 28 del regolamento (UE) n. 600/2014, le informazioni aggiuntive di cui al terzo comma del presente paragrafo per ogni giorno di negoziazione. Le seguenti informazioni sono pubblicate nel formato di cui alla tabella 8 dell'allegato: a) differenziale effettivo medio; b) volume medio al miglior prezzo di acquisto e di vendita; c) differenziale medio al migliore prezzo di acquisto e di vendita; d) numero di cancellazioni al migliore prezzo di acquisto e di vendita; e) numero di modifiche al migliore prezzo di acquisto e di vendita; f) spessore medio del book per 3 incrementi di prezzo; g) tempo medio e tempo mediano trascorso tra il ricevimento da parte della sede di esecuzione di un ordine aggressivo o dell'accettazione di una quotazione e la successiva esecuzione integrale o parziale; h) velocità media di esecuzione degli ordini passivi non modificati al migliore prezzo di acquisto e di vendita; i) numero di ordini «esegui per intero o cancella» (fill or kill) che non sono andati a buon fine; j) numero di ordini «esegui o cancella» (immediate or cancel) con zero esecuzioni; k) numero e valore delle operazioni eseguite nella sede di negoziazione che sono di dimensione elevata ai sensi dell' o dell' del regolamento (UE) n. 600/2014; l) numero e valore delle operazioni eseguite nella sede di negoziazione ai sensi dell' o dell' del regolamento (UE) n. 600/2014, esclusi gli ordini conservati in un sistema di gestione degli ordini della sede di negoziazione in attesa della comunicazione e non inclusi nella lettera k); m) numero e durata media delle interruzioni delle negoziazioni dovute all'attivazione di aste di volatilità o di «interruttori di circuito» nel corso del normale periodo di negoziazione della sede; n) natura, numero e durata media delle sospensioni delle negoziazioni verificatesi per effetto di una decisione della sede di negoziazione nel corso del normale periodo di negoziazione, oltre a quelli comunicati a norma dell', paragrafo 1, punto v). 3.   Le sedi di negoziazione e gli internalizzatori sistematici che operano, in tutto o in parte, nel quadro di un sistema di negoziazione basato sull'esposizione continua delle quotazioni, pubblicano per ciascun segmento di mercato che gestiscono e per ciascuno strumento finanziario soggetto all'obbligo di negoziazione di cui agli articoli 23 e 28 del regolamento (UE) n. 600/2014 le informazioni aggiuntive di cui al terzo comma del presente paragrafo. Le sedi di esecuzione che operano, in tutto o in parte, nel quadro di un sistema di negoziazione basato sull'esposizione continua delle quotazioni, pubblicano per ciascun segmento di mercato che gestiscono e per ciascuno strumento finanziario non soggetto all'obbligo di negoziazione di cui agli articoli 23 e 28 del regolamento (UE) n. 600/2014, le informazioni aggiuntive di cui al terzo comma del presente paragrafo. Le seguenti informazioni sono pubblicate nel formato di cui alla tabella 8 dell'allegato: a) numero e durata media, durante il normale orario di negoziazione della sede, dei periodi di durata superiore ai 15 minuti nei quali non sono stati forniti prezzi di acquisto o vendita per ogni giorno di negoziazione; b) presenza media delle quotazioni in percentuale del normale periodo di negoziazione della sede in quella data.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2017:575:oj#art-7

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo