Art. 4
Numero di registrazione e identificazione degli operatori economici
In vigore dal 18 mag 2016
Numero di registrazione e identificazione degli operatori economici
1. Il numero di registrazione e identificazione degli operatori economici («numero EORI») attribuito al richiedente, al titolare o al cessionario conformemente all' del regolamento (UE) n. 952/2013 è inserito nella casella 4 o, se del caso, nella casella 6 della domanda e del titolo.
I richiedenti o gli organismi emittenti possono, sulla base di istruzioni nazionali, menzionare il numero EORI del richiedente, del titolare o del cessionario nella casella 20, a condizione che il nome o il numero di identificazione che figura nella casella 4 o nella casella 6 contenga un rimando al numero EORI nella casella 20.
2. Quando i prodotti sono dichiarati ai fini dell'immissione in libera pratica o dell'esportazione da parte di un rappresentante doganale ai sensi dell' del regolamento (UE) n. 952/2013, il numero EORI del titolare o del cessionario è menzionato nell'elemento di dati appropriato della dichiarazione doganale elettronica.
Storico versioni
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