Art. 18

Comunicazioni relative all'aglio

In vigore dal 18 mag 2016
Comunicazioni relative all'aglio Gli Stati membri notificano alla Commissione i quantitativi totali oggetto delle domande di titoli «B» entro il mercoledì di ogni settimana per le domande pervenute la settimana precedente. I quantitativi in questione vengono ripartiti per giorno di domanda del titolo di importazione, per origine e per codice NC. Per prodotti diversi dall'aglio di cui alle sezioni E e F dell'allegato II, è comunicato anche il nome del prodotto, come indicato nella casella 14 della domanda di titolo di importazione.
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