Art. 17
Informazioni e comunicazioni relative alla canapa
In vigore dal 18 mag 2016
Informazioni e comunicazioni relative alla canapa
1. A fini di controllo per quanto riguarda le operazioni di cui all', paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2016/1237, se le operazioni sono realizzate in uno Stato membro diverso da quello in cui l'importatore è autorizzato a importare semi di canapa diversi da quelli destinati alla semina, l'autorità che ha concesso l'autorizzazione invia all'autorità competente dell'altro Stato membro copie dei documenti relativi alle operazioni realizzate sul territorio di quest'ultimo e presentate dagli importatori riconosciuti.
Se vengono constatate irregolarità nel corso dei controlli di cui all', paragrafo 4, quarto comma, del regolamento delegato (UE) 2016/1237, l'autorità competente dello Stato membro in questione informa l'autorità competente a concedere l'autorizzazione nello Stato membro in cui l'importatore in questione è autorizzato.
2. Gli Stati membri notificano alla Commissione le misure adottate ai fini dell'applicazione dell', paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2016/1237 nonché dell', paragrafo 4, primo, secondo e terzo comma.
Entro il 31 gennaio di ogni anno, le autorità competenti comunicano alla Commissione le sanzioni o le misure adottate in seguito alle irregolarità constatate durante la precedente campagna di commercializzazione.
Le autorità competenti trasmettono alla Commissione i nomi e gli indirizzi delle autorità responsabili dei controlli di cui all', paragrafo 4, quarto comma, del regolamento delegato (UE) 2016/1237. La Commissione inoltra tali nomi e indirizzi alle autorità competenti degli altri Stati membri.
Storico versioni
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