Art. 16

Forza maggiore

In vigore dal 18 mag 2016
Forza maggiore 1.   L'autorità competente dello Stato membro che ha rilasciato il titolo o l'estratto può riconoscere un caso di forza maggiore ai sensi dell'articolo 50 del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione (23) e decidere: a) di annullare l'obbligo di immissione in libera pratica o di esportazione dei prodotti e del quantitativo che figurano sul titolo durante il periodo di validità del titolo conformemente all', paragrafo 1, del presente regolamento, e di svincolare la cauzione o di prorogare la durata di validità del titolo per un periodo massimo di 180 giorni dopo la scadenza del periodo di validità del titolo, tenuto conto delle circostanze del caso; o b) di prorogare il termine per la presentazione della prova dell'immissione in libera pratica o dell'esportazione di cui all', paragrafo 6, del presente regolamento, entro i limiti fissati da tale articolo, senza incameramento parziale della cauzione. Una decisione adottata conformemente alla lettera a) è limitata al quantitativo di prodotto che non è stato possibile immettere in libera pratica o esportare per causa di forza maggiore. 2.   Nella loro comunicazione ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014, le autorità competenti comunicano alla Commissione i prodotti in questione con i rispettivi codici NC e i quantitativi di cui trattasi; indicano inoltre se si tratta di immissione in libera pratica o di esportazione e se si tratta dell'annullamento di un titolo o della proroga del periodo di validità del titolo o del termine per la presentazione della prova dell'immissione in libera pratica o dell'esportazione, specificando il nuovo termine. La Commissione ne informa le altre autorità competenti attraverso l'apposito sito web accessibile agli organismi emittenti e alle autorità doganali. 3.   Se, in attesa di una decisione su un caso di forza maggiore, il titolare o il cessionario esprimono la necessità di utilizzare ancora il titolo per il quantitativo per il quale non è invocata la causa di forza maggiore, l'organismo emittente rilascia un estratto per tale saldo recante le informazioni indicate nella nota esplicativa relativa ai titoli di importazione e di esportazione dei prodotti agricoli. Tale estratto non è trasferibile.
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