Art. 14

Adempimento degli obblighi e prova

In vigore dal 18 mag 2016
Adempimento degli obblighi e prova 1.   La cauzione relativa a un titolo è svincolata se gli obblighi di cui all'articolo 24 del regolamento (UE) n. 907/2014 e al presente articolo sono stati adempiuti. 2.   Il diritto di immissione in libera pratica o di esportazione di prodotti è considerato esercitato e l'obbligo corrispondente è considerato adempiuto il giorno in cui la relativa dichiarazione doganale è accettata, durante il periodo di validità del titolo e a condizione che: a) in caso di immissione in libera pratica, i prodotti siano effettivamente immessi in libera pratica; b) in caso di esportazione, i prodotti abbiano lasciato il territorio doganale dell'Unione entro un termine di 150 giorni di calendario a decorrere dalla data di accettazione della dichiarazione doganale. 3.   La prova dell'adempimento dell'obbligo di immissione in libera pratica dei prodotti è costituita dall'esemplare del titolo o dell'estratto destinato al titolare o al cessionario, debitamente vistato dalle autorità doganali, oppure dal suo equivalente elettronico. 4.   La prova dell'adempimento dell'obbligo di esportazione è costituita: a) dall'esemplare del titolo o dell'estratto destinato al titolare o al cessionario, debitamente vistato dalle autorità doganali, oppure dal suo equivalente elettronico, e b) dalla certificazione di uscita dell'ufficio doganale di esportazione destinata all'esportatore o al dichiarante di cui all'articolo 334 del regolamento (UE) 2015/2447. 5.   La prova di cui al paragrafo 4, lettera b), è fornita e verificata nel seguente modo: a) l'esportatore o il dichiarante di cui al paragrafo 4, lettera b), trasmette la certificazione di uscita al titolare, che presenta la prova in formato elettronico all'organismo emittente. Se la certificazione di uscita è annullata a causa di correzioni effettuate dall'ufficio doganale di uscita, l'ufficio doganale di esportazione informa l'esportatore o il suo rappresentante doganale. L'esportatore o il suo rappresentante doganale informa il titolare, che informa l'organismo emittente di conseguenza; b) la procedura di cui alla lettera a) comprende la presentazione all'organismo emittente del numero di riferimento principale (MRN) di cui all', paragrafo 22, del regolamento (UE) 2015/2446 — se più di uno Stato membro interviene nella procedura di esportazione, o — se l'ufficio doganale di esportazione è ubicato in uno Stato membro diverso da quello dell'organismo emittente, o — se l'MRN è utilizzato in una procedura di esportazione che viene completata nello Stato membro in cui la dichiarazione di esportazione è stata presentata; c) l'organismo emittente verifica le informazioni ricevute, compresa l'esattezza della data di uscita dal territorio doganale dell'Unione, sulla base della gestione del rischio. Se l'MRN e la banca dati MRN (22) non permettono una verifica adeguata, le autorità doganali confermano o correggono la data di uscita, su richiesta dell'organismo emittente e sulla base dell'MRN. Se l'ufficio doganale di esportazione è stabilito in uno Stato membro diverso da quello dell'organismo emittente, le procedure di cui all', paragrafo 6, secondo comma, si applicano mutatis mutandis. Le autorità possono accettare che le procedure di cui al primo comma siano effettuate direttamente tra le autorità interessate. Gli organismi emittenti possono predisporre procedure semplificate ai fini della lettera a). 6.   La prova dell'immissione in libera pratica dei prodotti deve pervenire all'organismo emittente entro 60 giorni di calendario dalla scadenza del periodo di validità del titolo. La prova dell'avvenuta esportazione e dell'uscita dal territorio doganale dell'Unione deve pervenire all'organismo emittente entro 180 giorni di calendario dopo la scadenza del titolo. Se i termini di cui al primo e al secondo comma non possono essere rispettati a causa di problemi tecnici, l'organismo emittente può, su richiesta del titolare che fornisce la prova di tali problemi, prorogare tali termini, se necessario a posteriori, fino a un massimo di 730 giorni di calendario, nel rispetto dell'articolo 23, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) n. 907/2014. 7.   Gli organismi emittenti possono dispensare dall'obbligo di fornire le prove di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 se dispongono già delle informazioni necessarie.
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