Art. 13

Integrità e controllo del titolo, mutua assistenza

In vigore dal 18 mag 2016
Integrità e controllo del titolo, mutua assistenza 1.   Le diciture che figurano nei titoli e negli estratti non possono essere modificate dopo il loro rilascio. 2.   Se l'autorità doganale competente nutre dubbi quanto all'esattezza delle diciture che figurano nel titolo o nell'estratto, restituisce il titolo o l'estratto all'organismo emittente. Se l'organismo emittente nutre dubbi quanto all'esattezza delle diciture che figurano nel titolo o nell'estratto, restituisce il titolo o l'estratto alle autorità doganali competenti. Il primo comma non si applica nel caso di errori evidenti o di minore entità cui l'organismo emittente o le autorità doganali competenti possono rimediare applicando correttamente la legislazione. 3.   Se l'organismo emittente ritiene necessaria una correzione, ritira il titolo o l'estratto e rilascia senza indugio un titolo o un estratto debitamente corretto. 4.   Per i titoli o gli estratti elettronici, l'organismo emittente convalida la versione corretta, che sostituisce la versione originale. L'organismo emittente include la dicitura «titolo corretto il …» o «estratto corretto il …» sui titoli o sugli estratti su supporto cartaceo. Tutte le diciture precedenti sono riprodotte su ciascun esemplare. 5.   Se l'organismo emittente non ritiene necessaria una correzione, ne dà conferma nelle applicazioni informatiche. Per i titoli e gli estratti su supporto cartaceo, l'organismo emittente conferma l'esattezza del titolo o dell'estratto apponendo il visto «verificato in data …», nonché il timbro, la sigla e la data, oppure applica un metodo equivalente. 6.   Su richiesta dell'organismo emittente, il titolare o il cessionario restituisce il titolo o l'estratto. Qualora, sulla base della gestione del rischio, sia necessaria una verifica o sorga un dubbio circa l'autenticità di un titolo o di un estratto su supporto cartaceo, o circa le diciture e i visti che vi figurano, l'autorità interessata restituisce il titolo o l'estratto o una fotocopia alle autorità competenti incaricate del controllo. La richiesta di verifica e l'esito sono comunicati per via elettronica in conformità del regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio (20), mediante il modulo standard che figura nella nota esplicativa relativa ai titoli di importazione e di esportazione dei prodotti agricoli. Le autorità possono accettare ulteriori semplificazioni quali le consultazioni dirette mediante l'elenco degli uffici doganali di transito (EUD) pubblicato sul sito web ufficiale della Commissione (21). L'autorità interpellata provvede affinché la risposta all'autorità richiedente sia inviata entro 20 giorni di calendario quando le autorità sono stabilite nello stesso Stato membro. Se sono interessati diversi Stati membri, la risposta è inviata entro 60 giorni di calendario. 7.   Se il titolo o l'estratto viene restituito, l'autorità competente fornisce su richiesta una ricevuta alla parte interessata, o appone una data di ricevimento e timbra su una fotocopia presentata dalla parte interessata.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2016:1239:oj#art-13

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo