Art. 12

Deposito

In vigore dal 18 mag 2016
Deposito 1.   Gli Stati membri possono consentire che il titolo sia conservato in deposito presso l'organismo emittente, l'organismo pagatore o le autorità doganali, oppure che rimanga disponibile nelle applicazioni informatiche. 2.   L'organismo emittente stabilisce i casi in cui si applica il deposito di un titolo presso le autorità che intervengono nella procedura di immissione in libera pratica o di esportazione, nonché le condizioni che il titolare o il cessionario devono rispettare. 3.   Gli Stati membri designano l'autorità che interviene nel sistema di deposito incaricata di svolgere le funzioni di cui all' e pubblicano tale informazione sul loro sito web pubblico. 4.   Nella casella 44 della dichiarazione doganale su supporto cartaceo o nel pertinente elemento di dati della dichiarazione doganale elettronica, il dichiarante aggiunge i termini «in deposito» al numero di rilascio del titolo. Per i titoli elettronici, gli Stati membri possono disporre una deroga a tale obbligo, oppure applicare un codice apposito a tal fine.
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