Art. 10

Imputazione e visti

In vigore dal 18 mag 2016
Imputazione e visti 1.   Le norme relative alla procedura di rilascio dei titoli elettronici designano l'autorità che deve indicare nel titolo il quantitativo immesso in libera pratica o esportato e precisano le modalità con cui il dichiarante e l'organismo emittente accedono a tali informazioni. 2.   Su un titolo su supporto cartaceo, l'ufficio doganale indica e convalida il quantitativo immesso in libera pratica o esportato o, se previsto da norme amministrative nazionali, convalida il quantitativo indicato dal dichiarante nelle caselle 29 e 30 dell'esemplare destinato al titolare, vista e restituisce detto esemplare al dichiarante o, se richiesto da una normativa specifica, lo restituisce all'organismo emittente. 3.   Se il quantitativo immesso in libera pratica o esportato non corrisponde al quantitativo indicato nel titolo, le autorità doganali correggono tale dato indicando il quantitativo effettivo, nei limiti del quantitativo disponibile nel titolo. 4.   Se lo spazio previsto per le imputazioni nei titoli o negli estratti in formato cartaceo non è sufficiente, le autorità possono accludere pagine supplementari, convalidate da un timbro. 5.   La data di imputazione è la data di accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica o di esportazione. 6.   Gli Stati membri designano l'autorità incaricata delle funzioni di cui al presente articolo relativamente ai titoli elettronici e pubblicano tale informazione sul loro sito web pubblico.
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