Art. 9
Dichiarazione doganale
In vigore dal 18 mag 2016
Dichiarazione doganale
1. La dichiarazione doganale fa riferimento al titolo o all'estratto mediante un codice specifico e il numero di rilascio del titolo che figura nella casella 25 del titolo di importazione o nella casella 23 del titolo di esportazione, conformemente al titolo II, allegato B, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione (19) o, se del caso, conformemente all'allegato I, sezione 2, punto 4.
2. Le applicazioni informatiche dell'organismo emittente possono fornire all'ufficio doganale l'accesso diretto ai titoli o agli estratti elettronici. Se l'accesso diretto non è disponibile, il dichiarante o l'organismo emittente trasmettono il titolo o l'estratto all'ufficio doganale in formato elettronico.
Se le applicazioni informatiche dell'organismo emittente o dell'ufficio doganale non sono atte all'applicazione del primo comma, i titoli o gli estratti possono essere trasmessi su supporto cartaceo.
3. Il dichiarante presenta all'ufficio doganale l'esemplare del titolo o dell'estratto destinato al titolare su supporto cartaceo, oppure lo tiene a disposizione delle autorità doganali conformemente all'articolo 163 del regolamento (UE) n. 952/2013.
Storico versioni
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