Art. 7

Periodo di validità

In vigore dal 18 mag 2016
Periodo di validità 1.   Per quanto riguarda i prodotti di cui all'allegato II, il periodo di validità dei titoli è quello indicato nello stesso allegato. 2.   La validità del titolo decorre dal giorno effettivo di rilascio indicato nella casella 25 del titolo di importazione o nella casella 23 del titolo di esportazione, convalidato dal codice o dal timbro dell'organismo emittente. Il giorno effettivo di rilascio è incluso nel calcolo del periodo di validità del titolo. Se, in conformità di una normativa specifica, si applica una data diversa di inizio del periodo di validità del titolo, l'organismo emittente indica anche questa data, preceduta dalla dicitura «valido dal» nelle caselle dei titoli di cui al primo comma.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2016:1239:oj#art-7

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo