Art. 8
Tolleranza e arrotondamento
In vigore dal 18 mag 2016
Tolleranza e arrotondamento
1. La tolleranza positiva o negativa di cui all', paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2016/1237 non è superiore al 5 %.
2. Ai fini del calcolo dei quantitativi, si applicano le seguenti regole di arrotondamento:
a)
se il primo decimale è pari o superiore a cinque, il quantitativo è arrotondato all'unità di misura superiore di cui alla casella 17 del titolo; se il primo decimale è inferiore a cinque, il quantitativo è arrotondato all'unità inferiore;
b)
per i quantitativi riferiti a capi di bestiame, i quantitativi sono arrotondati al numero intero di capi immediatamente superiore.
Storico versioni
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