Art. 8

Tolleranza e arrotondamento

In vigore dal 18 mag 2016
Tolleranza e arrotondamento 1.   La tolleranza positiva o negativa di cui all', paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2016/1237 non è superiore al 5 %. 2.   Ai fini del calcolo dei quantitativi, si applicano le seguenti regole di arrotondamento: a) se il primo decimale è pari o superiore a cinque, il quantitativo è arrotondato all'unità di misura superiore di cui alla casella 17 del titolo; se il primo decimale è inferiore a cinque, il quantitativo è arrotondato all'unità inferiore; b) per i quantitativi riferiti a capi di bestiame, i quantitativi sono arrotondati al numero intero di capi immediatamente superiore.
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