Art. 6
Estratti
In vigore dal 18 mag 2016
Estratti
1. Se il quantitativo indicato nel titolo deve essere suddiviso per motivi procedurali o logistici, o se il titolare o il cessionario devono utilizzare un titolo rilasciato in formato elettronico in uno Stato membro in un altro Stato membro non connesso ai sistemi informatici dello Stato membro di rilascio, l'organismo emittente può, su richiesta del titolare o del cessionario, rilasciare estratti di titoli («estratti»).
2. Gli estratti producono gli stessi effetti giuridici dei relativi titoli, limitatamente alla quantità per la quale detti estratti sono stati rilasciati.
3. Le procedure di domanda, di rilascio e di restituzione dei titoli si applicano anche agli estratti. L'organismo emittente può prevedere procedure di domanda semplificate.
4. L'organismo emittente detrae il quantitativo indicato nell'estratto dal quantitativo iniziale del titolo, se del caso maggiorato della tolleranza, e la dicitura «estratto» è apposta sul titolo originale accanto al quantitativo detratto.
5. L'estratto è rilasciato tempestivamente e senza spese supplementari, in formato elettronico o su supporto cartaceo, utilizzando il modello che figura nell'allegato I.
6. Un estratto non può dar luogo al rilascio di un altro estratto.
7. Il titolare restituisce all'organismo emittente l'esemplare dell'estratto destinato al titolare che è stato utilizzato o che è scaduto, unitamente all'esemplare del titolo originale destinato al titolare.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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