Art. 15
Titoli od estratti sostitutivi e duplicati
In vigore dal 18 mag 2016
Titoli od estratti sostitutivi e duplicati
1. In caso di distruzione parziale o totale o di smarrimento di un titolo o di un estratto su supporto cartaceo rilasciato per i prodotti di cui all', paragrafo 1, lettera a), o all', paragrafo 2, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2016/1237, il titolare o il cessionario possono chiedere all'organismo emittente un titolo o un estratto sostitutivo. Il titolo o l'estratto sostitutivo sostituiscono il titolo o l'estratto originale, compresi tutti i diritti e gli obblighi di cui trattasi.
Per i titoli sostitutivi a norma del presente paragrafo è costituita una cauzione di cui all'.
Se il titolo originale smarrito o parzialmente distrutto è ritrovato, il titolare lo restituisce all'organismo emittente, che svincola senza indugio l'importo residuo della relativa cauzione.
2. Un titolo o un estratto sostitutivo possono essere rilasciati una sola volta, per il periodo di validità e per il saldo del quantitativo che rimane disponibile del titolo o dell'estratto originale.
Non è rilasciato un titolo o un estratto sostitutivo qualora il rilascio di titoli o di estratti per il prodotto in questione sia sospeso o qualora si tratti di un contingente tariffario all'importazione o all'esportazione.
3. La cauzione relativa al titolo sostitutivo, nonché la cauzione relativa al titolo originale se non è stato ritrovato, sono svincolate in conformità dell'.
4. Se la domanda riguarda un titolo o un estratto parzialmente o interamente distrutto rilasciato per prodotti diversi da quelli di cui all', paragrafo 1, lettera a), o all', paragrafo 2, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2016/1237, si applicano le seguenti condizioni:
a)
il titolare o il cessionario dimostra la distruzione totale o parziale con piena soddisfazione dell'organismo emittente;
b)
non è rilasciato un titolo o un estratto sostitutivo se il titolare o il cessionario non dimostra di aver preso ragionevoli precauzioni per evitare la distruzione del titolo o dell'estratto, o se le prove fornite dal titolare sono insoddisfacenti;
c)
la cauzione da costituire per il titolo o l'estratto sostitutivo equivale al 150 % della cauzione relativa al titolo originale, con un minimo di 3 EUR per 100 chilogrammi o per ettolitro o per capo, tenendo conto del saldo del quantitativo che rimane disponibile al momento della distruzione e della tolleranza positiva, se del caso. Il saldo della cauzione disponibile per il titolo originale può essere utilizzato al momento della costituzione della cauzione per il titolo sostitutivo. L'eventuale eccedenza della cauzione relativa al titolo originale rispetto alla cauzione relativa al titolo sostitutivo, tenuto conto del quantitativo ancora disponibile, è svincolata immediatamente.
5. In caso di rilascio di titoli o di estratti sostitutivi, l'organismo emittente comunica immediatamente alla Commissione:
a)
il numero di rilascio dei titoli o degli estratti sostitutivi rilasciati e il numero di rilascio dei titoli o degli estratti sostituiti;
b)
i prodotti interessati, unitamente al relativo codice della nomenclatura combinata («codice NC») e ai relativi quantitativi.
La Commissione ne informa gli Stati membri.
6. In caso di smarrimento o distruzione di un titolo o di un estratto su supporto cartaceo, e se il documento smarrito è stato utilizzato in tutto o in parte al solo fine di svincolare la cauzione ancora in sospeso per l'immissione in libera pratica o per l'esportazione già registrata sul titolo originale, si applicano le seguenti condizioni:
a)
il titolare o il cessionario può chiedere all'organismo emittente di rilasciare un duplicato del titolo o dell'estratto che è redatto e vistato nello stesso modo del documento originale. Un duplicato del titolo o dell'estratto può essere rilasciato soltanto una volta;
b)
l'organismo emittente può fornire al titolare o al cessionario un duplicato del titolo o dell'estratto, di cui ciascun esemplare reca ben visibile la dicitura «duplicato»;
c)
il duplicato del titolo o dell'estratto è presentato alle autorità doganali competenti per la dichiarazione di immissione in libera pratica o di esportazione, se tale dichiarazione è stata accettata nell'ambito del titolo o dell'estratto smarrito. L'autorità doganale inserisce i dati nel duplicato e lo vista per quanto concerne l'immissione in libera pratica o l'esportazione effettuate nell'ambito del titolo o dell'estratto originale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2016:1239:oj#art-15