Art. 2

Domanda e rilascio dei titoli

In vigore dal 18 mag 2016
Domanda e rilascio dei titoli 1.   I titoli sono richiesti e rilasciati attraverso un'applicazione informatica («applicazioni informatiche»), nel rispetto delle norme di qualità e integrità di cui all'allegato I, punto 3 B, del regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione (16). Laddove una siffatta applicazione informatica non sia disponibile od operativa, e quale soluzione di riserva in caso di malfunzionamento delle applicazioni informatiche, i titoli possono essere richiesti e rilasciati anche mediante una stampa del modello che figura nell'allegato I del presente regolamento, tenendo conto delle istruzioni che figurano in tale allegato. 2.   I nomi e gli indirizzi delle autorità competenti al ricevimento delle domande e al rilascio dei titoli sono pubblicati sul sito web ufficiale delle autorità in questione o sul sito web ufficiale relativo agli scambi nel settore agricolo di ciascuno Stato membro. 3.   Le domande e i titoli sono compilati e rilasciati in formato stampato in una delle lingue ufficiali dell'Unione, specificata dalle autorità competenti dello Stato membro di rilascio. 4.   Se necessario, le autorità competenti degli Stati membri possono chiedere che i testi non armonizzati nelle domande di titolo o nei documenti di accompagnamento siano tradotti, a spese del richiedente, nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro interessato. 5.   La domanda di titolo è compilata in funzione dello scopo del titolo stesso e conformemente alla nota esplicativa relativa ai titoli di importazione e di esportazione dei prodotti agricoli (17). 6.   L'organismo emittente non accetta le domande che non sono conformi alle pertinenti norme dell'Unione. Esso rilascia i titoli senza indugio sulla base delle informazioni accettate quali compilate dal richiedente, e completa le informazioni conformemente alla nota esplicativa relativa ai titoli di importazione e di esportazione dei prodotti agricoli. Per quanto riguarda i titoli su supporto cartaceo, gli organismi emittenti ne convalidano il rilascio apponendo la firma e un timbro, oppure un timbro a secco. I titoli in formato elettronico sono convalidati conformemente alle norme di cui al paragrafo 1.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2016:1239:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo