Art. 3
Termini
In vigore dal 18 mag 2016
Termini
1. In deroga all' del regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio (18), il giorno della presentazione della domanda di titolo è considerato il giorno lavorativo in cui la stessa è pervenuta all'organismo emittente, a condizione che sia stata sia ricevuta entro e non oltre le ore 13:00 (ora di Bruxelles).
Una domanda ricevuta in un giorno lavorativo dopo le ore 13:00 (ora di Bruxelles) si considera presentata il primo giorno lavorativo successivo al giorno in cui è stata effettivamente ricevuta.
2. Una richiesta di annullamento di una domanda di titolo può essere presentata soltanto in forma elettronica o scritta e deve pervenire all'organismo emittente entro le ore 13:00 (ora di Bruxelles) del giorno di ricevimento della domanda stessa.
3. Se nel presente regolamento è fissato un termine per le procedure, e il primo e l'ultimo giorno cadono di sabato, domenica o in un giorno festivo quale definito nel regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71:
a)
la data di inizio applicabile è il giorno lavorativo successivo e comincia alle ore 00:00, tenendo conto degli orari di apertura degli uffici;
b)
in deroga all', paragrafo 2, lettera b), e all' del suddetto regolamento, la data di fine applicabile è il giorno lavorativo successivo e termina alle ore 13:00 (ora di Bruxelles).
Il primo comma si applica, se del caso, ai giorni festivi nazionali e regionali debitamente pubblicati dallo Stato membro.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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