Art. 1
Definizioni
In vigore dal 18 mag 2016
Definizioni
Ai fini del presente regolamento, si applicano la definizione di «dichiarante» di cui all', paragrafo 15, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (14), la definizione di «gestione del rischio» di cui all', paragrafo 25, dello stesso regolamento e la definizione di «esportatore» di cui all', paragrafo 19, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione (15). Inoltre, si applicano le definizioni di cui all' del regolamento delegato (UE) 2016/1237.
Storico versioni
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