Art. 19

Comunicazioni relative ai titoli d'importazione per l'alcole etilico di origine agricola

In vigore dal 18 mag 2016
Comunicazioni relative ai titoli d'importazione per l'alcole etilico di origine agricola 1.   Gli Stati membri notificano alla Commissione ogni giovedì o, se si tratta di un giorno non lavorativo, il primo giorno lavorativo successivo, i quantitativi di prodotti di cui all'allegato II, parte I, sezione H, per i quali sono stati rilasciati i titoli di importazione nella settimana precedente, distinti per codice NC e per paese di origine. 2.   Se, a giudizio di uno Stato membro, l'importazione dei quantitativi per i quali sono richiesti titoli d'importazione rischia di perturbare il mercato, lo Stato membro interessato ne informa immediatamente la Commissione specificando i quantitativi in oggetto, ripartiti per tipo di prodotto. La Commissione esamina la situazione e ne informa gli Stati membri.
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